Allentamento delle disposizioni antincendio per i fabbricati di piccole dimensioni

Ci sono buone notizie: le disposizioni in materia di protezione antincendio per l’energia del legno sono state adeguate a quelle in vigore per i vettori fossili.
In seguito a una richiesta presentata alla AICAA (Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio) dalla nostra associazione partner SFIH-FSIB, una norma contenuta nella direttiva antincendio 24-15 «Impianti termotecnici» è stata precisata in una FAQ.

Nello specifico si tratta del punto 3.2, nel quale sono descritti i requisiti del locale di installazione di impianti di combustione in fabbricati di piccole dimensioni.
Il capoverso 1 del punto 3.2 stabilisce che i locali per gli aggregati di combustione alimentati con combustibili liquidi o gassosi non soggiacciono a requisiti per la loro costruzione e sistemazione.
Il capoverso 3 del punto 3.2 recita che 3 gli aggregati di combustione alimentati con combustibili solidi devono essere sistemati in locali con al minimo una resistenza al fuoco EI 30.

La SFIH-FSIB ha chiesto se la norma di cui al capoverso 1 non possa essere applicata anche gli impianti di riscaldamento a legna. Dal punto di vista tecnologico questi non comportano infatti alcuno svantaggio.
L’AICAA ha ora risposto a questo interrogativo per mezzo della FAQ numero 24-009.
In virtù del progresso tecnico, è possibile prescindere dalla richiesta formazione di compartimento tagliafuoco nel caso in cui la potenza termica nominale della caldaia sia inferiore a 50 kW. Ciò, tuttavia, vale unicamente per le case unifamiliari e per i fabbricati di piccole dimensioni. Inoltre, la norma è valida solo per i combustibili pellet, cippato e ceppi di legna. La quantità massima possibile di combustibile da depositare nel locale di installazione è limitata a 1,5 m3.

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